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CBAM: novità dalla Commissione Europea. Cosa cambia per le imprese

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) entra nella sua fase cruciale: dal 1° gennaio 2026 inizierà il regime definitivo, e la Commissione Europea ha avviato una Call for Evidence aperta fino al 26 settembre 2025 per raccogliere contributi da imprese e stakeholder. Le decisioni che verranno prese nei prossimi mesi definiranno in modo concreto come le aziende dovranno calcolare, dichiarare e gestire le proprie emissioni sulle importazioni.

1. Nuova metodologia di calcolo delle emissioni

  • Emissioni dirette: l’attuale sistema transitorio sarà rivisto per semplificare la rendicontazione e ridurre i carichi amministrativi, privilegiando l’uso dei dati reali di emissione.

  • Energia elettrica: saranno chiarite le regole per sostituire i valori standard (oggi basati su fonti fossili) con dati reali o alternativi.

  • Emissioni indirette: finora limitate a cemento e fertilizzanti, si estenderanno con regole comuni su valori di default e dati reali, per evitare distorsioni.

  • Valori di default: resteranno la base di “fallback” quando i dati reali non sono disponibili, ma l’obiettivo è spingere le imprese a raccogliere dati concreti.

2. Progressiva eliminazione delle quote gratuite ETS

Dal 2026 al 2034 le quote gratuite dell’ETS saranno gradualmente eliminate. Il nuovo atto attuativo stabilirà:

  • come calcolare l’impatto delle quote ancora disponibili sugli obblighi CBAM,

  • l’uso dei benchmark ETS per definire parametri di riferimento coerenti per i beni importati.

3. Prezzi del carbonio nei Paesi terzi

Gli importatori UE potranno ridurre gli obblighi CBAM dimostrando di aver già pagato un prezzo per la CO₂ all’estero. Verranno definite regole per:

  • convertire i prezzi pagati in certificati CBAM,

  • stabilire prove e certificazioni valide,

  • verificare eventuali rimborsi o compensazioni nei Paesi esportatori.

4. Autorità competenti e registro transitorio

Ogni Stato membro ha designato una o più Autorità nazionali competenti (NCA) per gestire l’accesso al registro CBAM. L’elenco aggiornato, con contatti e indirizzi ufficiali, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.

5. Verso una semplificazione del CBAM

Nel pacchetto legislativo “Omnibus I” il Consiglio e il Parlamento UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per ridurre gli oneri, soprattutto per le PMI. Le misure chiave (in attesa di approvazione definitiva a settembre 2025) sono:

  • Esenzione de minimis per importazioni sotto le 50 tonnellate annue,

  • Maggiore flessibilità nei primi mesi del 2026 per completare le registrazioni,

  • Procedure più snelle per autorizzazioni, calcoli, verifiche e sanzioni.

Cosa significa per le imprese italiane

  • Le aziende devono prepararsi fin d’ora a raccogliere dati reali sulle emissioni incorporate nei beni importati.

  • La fase di consultazione aperta fino a settembre 2025 è un’occasione per far sentire la voce delle imprese e contribuire a definire regole più eque e praticabili.

  • Le PMI, in particolare, potranno beneficiare delle nuove misure di semplificazione, ma non dovranno abbassare la guardia sui requisiti di conformità.

Fòrema supporta le imprese per il nuovo obbligo per le aziende di accreditarsi come dichiarante autorizzato cbam entro gennaio 2026
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