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Credito d’imposta sui beni strumentali “4.0”: i nuovi aggiornamenti e chiarimenti sugli adempimenti documentali

L’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 relativamente alla disciplina di alcuni crediti d’imposta, tra cui quello sui beni strumentali nuovi, con precisazioni circa l’obbligo di inserire i riferimenti alla norma agevolativa nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisto di un bene strumentale “4.0”

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 14/E del 17 maggio 2022, ha illustrato le modificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 relativamente alla disciplina di alcuni crediti d’imposta, tra cui quello sui beni strumentali nuovi. Nella Risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia ha, inoltre, precisato, rispetto all’obbligo di inserire i riferimenti alla norma agevolativa nelle fatture e negli altri documenti relativi all’acquisto di un bene strumentale “4.0”, che tale adempimento deve venire eseguito anche sul documento di trasporto, mentre non è richiesto sui verbali di collaudo o di interconnessione del bene.

 

Il quadro aggiornato della disciplina

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17 maggio 2022 ha tracciato un quadro sintetico delle modificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 relativamente alla disciplina del credito d’imposta sui beni strumentali nuovi, oltre che di altre agevolazioni fiscali.

La Circolare ricorda come la Legge di Bilancio 2022 sia intervenuta sull’ambito temporale di applicazione dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali “4.0”, materiali ed immateriali, estendendone la durata sino al 2026, dunque con positivi effetti sulla possibilità per le imprese di programmare investimenti nel breve-medio periodo.

Analogo intervento non si è registrato per l’agevolazione prevista sui beni strumentali “ordinari” materiali ed immateriali - privi dei requisiti tecnici per essere annoverati tra i beni “Industria 4.0” - agevolabili nella misura del 6% del costo (al lordo di eventuali contributi in conto impianti ricevuti e degli oneri accessori di diretta imputazione), nei limiti massimi di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali, 1 milione di euro per gli immateriali.

L’incentivo esaurirà, pertanto, i suoi effetti nel 2022, fatta salva la possibilità di “prenotare” i beni entro il 31 dicembre di quest’anno - con l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento al medesimo di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - potendosi così differire il momento di effettuazione degli investimenti al 30 giugno 2023.

Si ricorda, al riguardo, che per le consegne effettuate nell’anno in corso, entro il 31 dicembre, di beni strumentali “ordinari”, “prenotatientro il 31 dicembre 2021 (alle condizioni sopra richiamate), viene riconosciuta la più favorevole aliquota del 10% del costo, ovvero del 15% se trattasi di investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di “lavoro agile”.

Relativamente ai beni strumentali materiali 4.0” - beni ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato “A” alla Legge di Bilancio 2017 - qualora l’investimento sia effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione” del bene entro il 31 dicembre 2022, il credito viene riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni fino a 10 milioni di costi agevolabili, del 10% per investimenti oltre quest’ultima soglia e fino ai 20 milioni di euro.

Analogamente a quanto previsto beni strumentali “ordinari”, le consegne effettuate nell’anno in corso, entro il 31 dicembre, di beni strumentali materiali “4.0” possono beneficiare del regime più favorevole del credito d’imposta, con le aliquote, per i medesimi scaglioni annuali d’investimento, che si attestano, rispettivamente, al 50%, 30% e 10%.

Per le acquisizioni di questi beni a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se “prenotati” entro 31 dicembre 2025, l’art. 44 della Legge di Bilancio 2022 prevede che il credito si applichi in misure inferiori e, in particolare:

- del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 10% per la quota di investimenti tra 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
- del 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni, fino a 20 milioni di euro di costi complessivamente ammissibili.

La Circolare precisa che, nonostante la formulazione letterale della norma possa indurre a ritenere che i suddetti plafond di investimenti e, segnatamente, il tetto massimo in 20 milioni di euro di costi complessivamente ammissibili, siano da riferirsi all’intero arco triennale di proroga della misura, un’interpretazione logico-sistematica della disposizione, confermata dalla stessa Relazione tecnica al provvedimento, consente di considerare tali valori di investimenti su base annuale.

In questo contesto si segnala che, in forza di quanto disposto dal Decreto “Sostegni-ter”, è stata istituita l’ulteriore aliquota d’incentivo del 5% per quegli investimenti contemplati dal “PNRR” e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, da individuarsi nello specifico con un Decreto interministeriale (MISE-MITE-MEF), relativamente al range di costi agevolabili dai 10 ai 50 milioni di euro (con aumento dunque del limite massimo di costi ammissibili di 20 milioni, proprio della generalità degli investimenti in beni strumentali materiali “4.0”).

Quanto ai beni strumentali immateriali “4.0” - software, sistemi, piattaforme e applicazioni (incluse le soluzioni di “cloud computing”) ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato “B” alla Legge di Bilancio 2017 - è importante sottolineare, innanzitutto, il recente intervento del Decreto “Aiuti”.

Questo provvedimento, modificando parzialmente, in senso migliorativo per le imprese, la disciplina dell’incentivo delineatasi con la Legge di Bilancio 2022, dispone l’incremento dal 20% al 50% dell’aliquota prevista per gli investimenti in beni strumentali immateriali “4.0” effettuati nel corso del 2022, fino al 30 giugno 2023 con il consueto meccanismo della “prenotazione” del bene. Si rammenta, in proposito, che tali investimenti risultavano agevolati con l’aliquota del 20% anche nel 2021 (dal 16 novembre 2020).

Confermandosi, per il resto, l’assetto dell’incentivo già definito dalla citata Legge di Bilancio su base pluriennale - che ha prorogato il regime agevolativo fino al 30 giugno 2026 - l’intensità del credito scende al 20% per gli investimenti 2023, al 15% per gli investimenti effettuati nel 2024 e al 10% per gli investimenti 2025.

Per ogni anno viene riproposto il già citato meccanismo della “prenotazione” dell’investimento, con effettuazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, fermo restando il plafond massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Nuove precisazioni sugli adempimenti documentali

Nella Risposta ad interpello n. 270 del 18 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sull’obbligo, a carico dei beneficiari del tax credit in commento, di conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili, pena la revoca del beneficio.

In particolare, “le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione” devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni istitutive dell’agevolazione.

Una società aveva chiesto, tramite interpello, se, per fruire dell’agevolazione su un bene strumentale “4.0”, il riferimento alla disposizione che disciplina il credito d’imposta dovesse essere indicato, oltre che sulla fattura di acquisto, anche nel documento di trasporto accompagnatorio del bene acquisito e nel verbale di collaudo/interconnessione dello stesso.

Dopo aver richiamato la disciplina vigente, l’Agenzia, in risposta al quesito del contribuente, ha precisato che l’adempimento documentale deve essere eseguito non solo con riferimento alla fattura d’acquisto del bene, ma anche al documento di trasporto. Non è necessario, invece, inserire alcun riferimento normativo nei verbali di collaudo o di interconnessione, visto che tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non sono attribuibili a beni diversi da quelli oggetto del verbale stesso e, quindi, a beni “Industria 4.0” agevolabili, il cui acquisto è certificato dalla fattura e dal DDT.

Nel prendere atto di questa discutibile posizione dell’Amministrazione finanziaria, che riflette un approccio eccessivamente ed inspiegabilmente formalistico all’adempimento in questione, si sottolinea l’importanza per le imprese (stanti comunque le conseguenze di possibili inadempimenti), da un lato, di verificare l’apposizione dei suddetti riferimenti normativi in tutti i documenti inerenti alle operazioni - ad eccezione dei verbali di collaudo/interconnessione, ma includendo i contratti / conferme d’ordine - dall’altro di procedere, se del caso, alla regolarizzazione di tali documenti in conformità alle istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 438/2020 (eventualmente privilegiando, per semplicità, il sistema della scrittura indelebile, anche mediante timbro).

Al riguardo, la stessa Agenzia conferma che la regolarizzazione dei documenti privi dei prescritti riferimenti alla norma agevolativa può essere effettuata entro la data di inizio di eventuali attività di controllo.