Sicurezza
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Il prossimo 21 dicembre l’Accordo Stato Regioni compirà 10 anni: questo significa che l’aggiornamento formativo dei lavoratori della tua azienda potrebbe essere in scadenza.
La formazione, e il continuo aggiornamento, sulla sicurezza costituisce una delle più importanti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il D.lgs. 81/2008, nell’art.37, prevede l’obbligo per il datore di lavoro di fornire a tutti i lavoratori (siano essi dipendenti, soci, atipici e/o tempo determinato) un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con particolare riferimento a:
La formazione lavoratori, prevista dal D.lgs. 81/08 e sancita dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, non comprende quella relativa a mansioni o ad attrezzature particolari o la formazione disciplinata da altre norme.
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un corso obbligatorio, come previsto dall’art. 37 del D.lgs. 81/2008, per tutti i lavoratori sui rischi e le misure di sicurezza da applicare per prevenire e proteggere dagli infortuni.
In tutti i settori, la normativa prevede l’obbligo di formazione e aggiornamento per i lavoratori assunti o in occasione del cambio mansione, introduzione nuove attrezzature ecc..
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi anteriormente o, se ciò non è possibile, contestualmente all’assunzione in modo da completare il percorso formativo entro 60 giorni dall’assunzione.
Indipendentemente dal settore dell’azienda ogni lavoratore deve svolgere 4 ore di formazione generale, uguale per tutti, alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile (da 4 a 12 ore) in funzione del livello di rischio: basso, medio, altro, definito sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 nelle tabelle delle attività in allegato II all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.
In particolare le durate minime dei corsi di formazione sono le seguenti:
Livello di rischio |
Formazione generale |
Formazione specifica |
Totale |
Rischio basso |
4 ore |
4 ore |
8 ore |
Rischio medio |
4 ore |
8 ore |
12 ore |
Rischio alto |
4 ore |
12 ore |
16 ore |
I lavoratori che, a prescindere dal livello di rischio dell’azienda, non svolgono mansioni che comportano la loro presenza, anche saltuaria nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi previsti per il rischio basso.
La formazione generale dei lavoratori costituisce credito formativo permanente mentre, per la formazione specifica dei lavoratori, l’obbligo di aggiornamento ha una durata minima di 6 ore in un quinquennio, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda.
L’aggiornamento deve riguardare temi legati a significative evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti riguardanti:
I contenuti dell’aggiornamento non comprendono la formazione obbligatoria da effettuare in caso di cambiamento / trasferimento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie.
Scrivi a: sicurezza@forema.it