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Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) viene reintrodotto, per il periodo 2026–2028, l’iperammortamento: un meccanismo di maggiorazione fiscale degli ammortamenti applicabile agli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione digitale secondo il paradigma Industria 4.0. La disciplina è contenuta nei commi 427–436 dell’articolo 1 e presenta alcune innovazioni rilevanti, tra cui il vincolo di produzione «Made in EU/SEE», l’integrazione con una procedura telematica e l’estensione a investimenti per autoproduzione di energia rinnovabile destinata all’autoconsumo.
L’iperammortamento non è un credito d’imposta: è una maxi-deduzione. In pratica, consente di maggiorare (solo fiscalmente) il costo di acquisizione del bene agevolabile e di dedurre, anno dopo anno, quote di ammortamento più alte rispetto a quelle che avresti senza incentivo. Il beneficio si riflette su IRES/IRPEF, perché riduce l’imponibile.
Questo dettaglio è fondamentale perché cambia la “logica” dell’incentivo:
con un credito d’imposta il vantaggio è spesso più immediato e “quantificabile”;
con l’iperammortamento il vantaggio è distribuito nel tempo (sulle quote deducibili) e dipende dalla capacità dell’impresa di generare imponibile.
In sintesi: è una maggiorazione dell’ammortamento fiscalmente deducibile per investimenti in beni nuovi 4.0 (materiali e immateriali) e per alcune tecnologie legate a energia rinnovabile, con aliquote a scaglioni fino al 180% entro 2,5 milioni.
Il perno della misura è la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026.
Il testo dell’iperammortamento è contenuto nei commi 427–436 dell’articolo 1 e disciplina:
La finestra temporale è ampia ma non infinita: l’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
La data dell’investimento: perché l’ordine non basta.
Per impostare correttamente un progetto 4.0, è essenziale non confondere:
La disciplina richiede infatti attenzione alla corretta collocazione temporale dell’investimento secondo i criteri fiscali richiamati nel quadro operativo.
Errore tipico: “Ho firmato l’ordine entro i termini, quindi l’investimento è agevolabile.”
Non necessariamente: ai fini dell’incentivo conta l’effettuazione dell’investimento secondo le regole fiscali applicabili e gli adempimenti documentali previsti.
L’iperammortamento è rivolto ai titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti ammissibili destinati a strutture produttive in Italia.
La disciplina esclude, in particolare, i soggetti che si trovano in:
Restano inoltre le condizioni “trasversali” tipiche degli incentivi fiscali:
Il perimetro dell’iperammortamento 2026–2028 include due grandi famiglie di investimenti.
1) Beni materiali e immateriali “Industria 4.0” (Allegati IV e V)
Sono agevolabili i beni strumentali nuovi:
Nota editoriale: la legge aggiorna/riorganizza gli allegati storici del piano 4.0 (Allegati A e B delle norme precedenti), rinominandoli e ridefinendoli come Allegati IV e V nel nuovo impianto.
2) Autoproduzione di energia rinnovabile per autoconsumo (anche a distanza)
Rientrano anche beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, incluso quello “a distanza”, e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta.
Interconnessione: cosa significa “in pratica”
Per i beni 4.0 l’interconnessione non è un dettaglio formale: è un requisito sostanziale. In un dossier “a prova di controllo” conviene prevedere:
- scambio dati con sistemi interni (ERP/MES/SCADA o equivalenti),
- tracciabilità di rete e log, evidenze (report, screenshot, diagrammi architetturali),
- relazione tecnica che descriva come il bene rispetta i requisiti e come dialoga con il sistema aziendale.
Il punto più delicato della misura è il vincolo di produzione: l’agevolazione è riconosciuta per investimenti in beni destinati a strutture produttive in Italia che risultino prodotti in:
Innovation Post ha evidenziato come la definizione operativa di “Made in EU” sia l’elemento potenzialmente più complesso, soprattutto in un contesto in cui la catena del valore è globalizzata e le macchine sono spesso il risultato di componentistica e lavorazioni multi-paese.
Il vincolo non riguarda solo il “paese del brand”, ma la produzione secondo criteri che devono essere documentati. Questo è cruciale in casi come:
Cosa chiedere al fornitore già in fase di offerta
Per evitare sorprese “a progetto chiuso”, inserisci in fase di acquisto:
- Dichiarazione del produttore/fornitore sul luogo di produzione/assemblaggio (UE/SEE).
- Scheda tecnica e documentazione di tracciabilità essenziale.
- Clausole contrattuali che prevedano consegna della documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione.
- In caso di sistemi complessi: indicazione chiara del perimetro “bene agevolato” e dei suoi componenti .
L’agevolazione si applica come maggiorazione del costo a scaglioni:
Attenzione al tetto: oltre i 20 milioni € non si applica la maggiorazione. Questo rende indispensabile pianificare correttamente investimenti plurimi e capex su più periodi, soprattutto per grandi imprese.
La norma riguarda la maggiorazione ai fini IRES e IRPEF per:
La logica non cambia: il beneficio “vive” nella fiscalità corrente e si concretizza quando l’impresa deduce le quote di ammortamento (o i canoni). Per questo, l’iperammortamento è molto efficace per imprese:
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo impianto è la previsione di una procedura telematica e di adempimenti strutturati. Il testo definitivo indica che le imprese devono trasmettere comunicazioni e documentazione con modalità standardizzate e in via telematica, con il supporto di modelli e procedure definite nel quadro operativo.
Contratti e contabilità
Requisiti 4.0
Vincolo Made in EU/SEE
Adempimenti e comunicazioni
La norma consente la cumulabilità con altre agevolazioni (nazionali ed europee), ma con due regole di base:
In termini pratici, chi cumula deve predisporre un prospetto che attribuisca in modo chiaro a ogni misura una quota di spesa distinta, evitando sovrapposizioni.
Per calcolare la cumulabilità, crea una tabella con:
È un documento semplice, ma spesso decisivo in sede di controllo.
Per capire l’impatto economico, è utile distinguere:
Di seguito esempi con IRES al 24% (per semplicità), ricordando che nel mondo reale possono incidere IRPEF, addizionali e altri effetti.
Esempio 1 — Bene 4.0 da 1.000.000€ (scaglione 180%)
Risparmio fiscale potenziale (IRES 24%)
1.800.000 × 24% = 432.000€
Attenzione: il risparmio si realizza nel tempo, in base alle quote di ammortamento dedotte.
Esempio 2 — Investimento da 6.000.000€ (scaglioni 180% + 100%)
Risparmio fiscale potenziale (IRES 24%)
8.000.000 × 24% = 1.920.000€
Esempio 3 — Investimento da 25.000.000 € (con tetto a 20 mln)
Si calcola solo fino a 20 mln:
Risparmio fiscale potenziale (IRES 24%)
17.000.000 × 24% = 4.080.000€
Versione “rapidissima” del calcolo:
Risparmio potenziale ≈ extra-deduzione × aliquota fiscale
Dove extra-deduzione = costo × maggiorazione (a scaglioni).
Per trasformare la norma in un beneficio reale, serve un approccio strutturato.
L’iperammortamento è un credito d’imposta?
No: è una maxi-deduzione (maggiorazione dell’ammortamento fiscalmente deducibile).
Qual è il periodo di validità?
Dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Posso usarlo in leasing?
Sì: la disciplina si applica anche ai canoni deducibili del leasing finanziario secondo le regole fiscali.
Il bene deve essere per forza interconnesso?
Per i beni 4.0 sì: l’interconnessione è requisito centrale e va documentata.
Cosa significa Made in EU/SEE?
Che il bene incentivato deve risultare prodotto in UE o SEE, secondo criteri e interpretazioni operative che richiedono documentazione adeguata.
Posso cumulare con altri incentivi?
Sì, ma senza coprire due volte la stessa spesa e senza superare il costo sostenuto.
Quali sono i principali errori che fanno perdere o ridurre l’agevolazione?
L’iperammortamento 2026–2028 rappresenta un intervento di rilievo per le imprese che investono in automazione e digitalizzazione e dispongono di imponibile da ridurre. L’effettiva fruizione del beneficio dipende tuttavia dalla qualità del presidio documentale: corretta qualificazione dei beni negli Allegati IV e V, interconnessione comprovata, tracciabilità delle evidenze e gestione rigorosa del vincolo «Made in EU/SEE».
Un’impostazione progettuale strutturata consente di ridurre il rischio di contestazioni e di massimizzare l’impatto dell’agevolazione sul costo fiscale del capitale, con effetti positivi sulla competitività nel periodo 2026–2028.
Fòrema supporta le imprese nella valutazione di ammissibilità, nella predisposizione delle evidenze tecniche, nella gestione degli adempimenti e nella costruzione del dossier documentale completo, in coerenza con la normativa e con la prassi applicativa.
Per informazioni: Giovanni Rigoni – giovanni.rigoni@forema.it e Francesca Rossetto francesca.rossetto@forema.it