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L’Apprendistato di 1º livello: le novità e come funziona

L’apprendistato è una forma contrattuale che coniuga formazione e lavoro nello stesso momento, in particolare il primo livello ne rappresenta un tipo di configurazione concepita per giovani dai 15 ai 25 anni. La durata varia da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni (4 se il percorso scolastico prevede diploma professionale quadriennale).

 

La disciplina di riferimento fa capo al D.Lgs del 15/07/2015 (art. 42, 43 e 81) e al DM del 12/10/2015. In assenza di normativa regionale, a deliberare è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per accedere all’apprendistato di primo livello occorre aver terminato il ciclo di studi, che può essere:

  • Diploma di scuola secondaria di primo grado – per ottenere qualifica professionale o diploma di maturità;
  • quarto anno post qualifica triennale – per ottenere diploma professionale;
  • quarto anno di istruzione e formazione professionale – per ottenere diploma CAPES (Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second Degré);
  • Diploma di tecnico, di istruzione secondaria superiore – per ottenere certificato di specializzazione tecnica superiore.

 

Il contratto di apprendistato di primo livello si stipula dopo l’iscrizione al percorso formativo e prima dell’inizio effettivo. È possibile anche attivarlo in corso d’opera ma con garanzia contrattuale di almeno 6 mesi.

Per istruire la pratica occorre il protocollo formativo o documento propedeutico alla sottoscrizione del contratto di lavoro, corredato del dossier individuale di valutazione attività. È compito del datore di lavoro mettere a disposizione gli spazi, le strutture ed eventuale tutor per garantire lo svolgimento delle attività di formazione/lavoro.

 

Come funziona la formazione esterna, interna e tutor?

Il contratto di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del diploma di secondo grado, prevede due tipi di formazione:

  • Formazione esterna: È finanziata dalla Regione secondo limiti e parametri definiti e in base a disponibilità di bilancio. I corsi si svolgono presso enti accreditati quali Fòrema;
  • Formazione interna: È data sottraendo il monte ore del percorso esterno.

Molto importante ai fini dell’efficacia del percorso è la figura del tutor che affianca lo studente, integrando e facendo da collegamento tra formazione interna ed esterna. Il tutor può essere:

  • Formativo, assiste l’apprendista, ne monitora la crescita e valuta i risultati;
  • Aziendale, favorisce l’inserimento in azienda trasmettendo competenze specifiche. Può essere anche lo stesso datore di lavoro e collabora con il tutor formativo.

 

Lo stipendio per l’apprendistato di primo livello è stabilito secondo CCNL specifico. Si calcola in percentuale sulla retribuzione che percepisce chi di norma svolge le stesse mansioni, fino a un limite di 2 livelli inferiori. L’apprendista, nel doppio ruolo di studente/lavoratore è così inquadrato anche sotto il profilo retributivo/contributivo. Ha diritto anche a tutte le conseguenti tutele quali:

  • assicurazione infortuni, malattie e malattie professionali INAIL;
  • maternità;
  • assegni familiari;
  • invalidità, vecchiaia e superstiti IVS;
  • assicurazione sociale per l’impiego ASPL;
  • eventuali esigenze per l’attivazione di formazione a distanza.

 

Per le piccole imprese fino a 9 dipendenti i datori di lavoro che attivano apprendistato di primo livello hanno il 100% di sgravi fiscali per i primi 3 anni. Successivamente l’aliquota è del 10%. Per l’apprendista l’aliquota contributiva è del 5,84%, per tutto il percorso formativo e dopo un anno dal termine.

Il contratto di apprendistato di primo livello termina con accertamento ispettivo e pubblicazione degli esiti di esame finale. Gli step successivi possono essere:

  • trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • proroga dell’apprendistato entro limiti normativi;
  • passaggio all’apprendistato professionalizzante;
  • recesso e conclusione del contratto.

 

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