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Nota interpretativa dell’autorità competente nazionale REACH sulla definizione di “utilizzatori a valle” e di “distributori”

L’autorità competente nazionale REACH, in accordo con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ha emesso una nota interpretativa in cui chiarisce chi rientra nella definizione di “utilizzatore a valle” e chi in quella di “distributore”, ai sensi del Regolamento REACH, a seconda dell’attività svolta.

A quasi vent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento REACH (1) si è reso necessario un chiarimento da parte dell’Autorità nazionale dopo la pubblicazione di una Sentenza di Cassazione penale relativa al distributore, che è andata in contrasto con quanto definito dal Regolamento REACH. La nota ristabilisce chiarezza ribadendo e meglio esplicitando le attività che rientrano nelle definizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche.

Nella nota interpretativa emessa dall’Autorità nazionale sono riportate le definizioni del Regolamento REACH di:
– uso: “ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni altra utilizzazione”; (2)
– utilizzatore a valle: “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore a cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), è considerato un utilizzatore a valle”; (3)
– distributore: “ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi.” (4)

L’Autorità nazionale chiarisce che, in conformità alle definizioni sopra riportate, il trasferimento da un contenitore all’altro (travaso), viene qualificato come un “uso” e l’impresa che compie tale attività è da considerarsi un “utilizzatore a valle”.

Nella Guida ECHA “Orientamenti per gli utilizzatori a valle” al paragrafo 2.1.1 si approfondisce il ruolo del “riconfezionatore”, un attore che appone il proprio marchio su un prodotto che qualcun altro ha fabbricato, precisando che: “Se oltre ad appore il” proprio marchio utilizza “il prodotto, secondo la definizione di uso del regolamento REACH, per esempio trasferendo la sostanza da un contenitore a un altro,” è considerato un utilizzatore “a valle” e deve “adempiere gli obblighi a” esso pertinenti.

Nella nota stessa si evidenzia che, da quanto riportato, si può considerare “distributore” solo chi si limita a immagazzinare e immettere sul mercato la sostanza o la miscela.

Chi predispone un imballaggio secondario mettendo all’interno un imballaggio primario (contenitore chiuso, contenente una sostanza o miscela), senza aprirlo, effettua un’operazione senza manipolare direttamente la sostanza o la miscela e pertanto tale attività non rientra nella definizione di uso e tale impresa è qualificabile come “distributore” (la responsabilità dell’etichetta dell’imballaggio secondario deve riferirsi all’articolo 33 del CLP).

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