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Patent box 2022, istruzioni sulle novità: focus su soggetti interessati, beni e spese agevolabili

Patent box 2022: dall'Agenzia delle Entrate arrivano le istruzioni per accedere ai benefici del regime opzionale di tassazione così come modificato dalla Legge di Bilancio 2022. Dai soggetti interessati alle spese agevolabili, i dettagli nel provvedimento del 15 febbraio 2022.

 

Patent box 2022: con il provvedimento del 15 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sul regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di disegni e modelli prevista dal Decreto Fiscale e rivista in ultima battuta dalla Legge di Bilancio.

 

Le novità introdotte hanno modificato l’impianto dell’agevolazione in due direzioni:

  • da un lato la maggiorazione, ai fini delle Imposte dirette e dell’Imposta regionale sulle attività produttive, è stata elevata dal 90 al 110 per cento;
  • dall’altro il campo di applicazione è stato ristretto alle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo per il mantenimento, il potenziamento, la tutela e l’accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.

Fuori dal perimetro marchi d’impresa e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico.

 

Patent box 2022, istruzioni sulle novità: chi può accedere al regime agevolato

Con il provvedimento del 15 Febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni da seguire per orientarsi tra le novità del regime Patent box 2022.

 

Oltre a chiarire le disposizioni attuative, il documento illustra la regolamentazione della documentazione idonea, ma anche le modalità di esercizio delle opzioni di adesione, esercitabili sia dai contribuenti che non hanno aderito all’agevolazione nella sua formulazione precedente sia, entro certi limiti, da quelli che hanno intenzione di passare dal vecchio al nuovo regime.

 

In linea generale, la volontà di accedere ai benefici deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.

 

Possono optare per il Patent box 2022 tutti i soggetti titolari di reddito di impresa che svolgono attività rilevanti:

 

  • ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
  • innovazione tecnologica;
  • design e ideazione estetica;
  • attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

 

La platea di soggetti potenzialmente interessati, quindi, è ampia:

  • le persone fisiche che esercitano imprese commerciali;
  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
  • società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i beni immateriali oggetto dell’agevolazione.

L’opzione può essere esercitata dall’investitore titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.

 

Patent box 2022, istruzioni sulle novità: beni e spese agevolabili

Il documento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate si sofferma, poi, sulla stessa definizione di bene immateriale agevolabile.

Il regime Patent Box permette di maggiorare del 110 per cento le spese sostenute dall’investitore nello svolgimento delle attività rilevanti che riguardano determinati beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell’attività di impresa:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali, compresi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più beni immateriali di quelli appena descritti collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, “tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi”.

 

Più nello specifico, poi, per determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110 per cento bisogna far riferimento alle seguenti voci:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
  • spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Gli effetti che derivano da eventuali rivalutazioni o riallineamenti non possono essere considerati nella determinazione delle spese agevolabili