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Ci risiamo, "mancanza di formazione" ed "infortunio sul lavoro" sono frasi che spesso si leggono nelle sentenze della 4° sezione della Corte di Cassazione. Riportiamo di seguito stralci dell’ennesima sentenza di condanna di un datore di lavoro per non aver valutato il rischio e non aver provveduto a fornire ai propri lavoratori adeguata formazione per l’utilizzo dell’attrezzature di lavoro, in particolare all’uso del carrello elevatore (trattore muletto).
IL FATTO
“La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale di Venezia ha condannato alla pena pecuniaria di legge F.P. […], per avere, […] cagionato per colpa – generica e specifica ex artt. 28, comma 2, 36, comma 1 lett. a), e 37, comma 1 lett. a), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – al dipendente R.Z. lesioni personali gravi. Secondo la contestazione, R.Z. si infortunava nel mentre era intento ad eseguire delle operazioni di spostamento di una saldatrice, compiute unitamente a A.R. (dipendente della FV s.r.l.), tramite un trattore muletto, condotto da I.S. (dipendente F.V. s.r.l s), laddove perdeva l’equilibrio e cadeva a terra, venendo investito dal predetto mezzo.”
RICORSO
Il F.P. in qualità di Datore di Lavoro propone ricorso, tramite il suo difensore di fiducia, adducendo, tra le altre, le seguenti motivazioni.
• “Violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per avere la Corte d’appello confermato il giudizio di penale responsabilità a carico di F.P. sebbene l’infortunio sia stato cagionato mediante un mezzo – il trattore […]- di proprietà, non della FV s.r.l. di cui egli era legale rappresentante, bensì della N s.r.l., in relazione al quale non era pertanto imputabile al medesimo l’omessa formazione per la prevenzione antinfortunistica (informazioni sull’uso, formazione del personale e indicazioni sul DVR relative all’uso). Il ricorrente aggiunge, inoltre, che non risulta provata la circostanza – data invece per acquisita dai giudici di merito – circa l’impiego abituale di detto mezzo da parte dei dipendenti della F.V. s.r.l.” […] • “Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della condotta tenuta da R.Z., I.S. e A.R. nella causazione dell’infortunio ed all’omesso riconoscimento dell’abnormità della condotta tenuta dalla persona offesa […] Il ricorrente ribadisce che il trattore era di proprietà della N s.r.l. e che F.P. non era a conoscenza del fatto che sarebbe stato utilizzato da R.Z., I.S. e A.R. per riportare la saldatrice nel deposito attrezzi, in quanto frutto di una decisione autonoma – ed abnorme – di essi, e non era stato dunque messo in grado di impartire le necessarie informazioni antinfortunistiche”.
LA CORTE DI CASSAZIONE RISPONDE
Per la Corte di Cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Secondo la Suprema Corte infatti, nel confermare il giudizio di penale responsabilità a carico del ricorrente, la Corte d’Appello “ha convincentemente argomentato: che deve ritenersi pacificamente acquisito che il muletto […], sebbene di proprietà della N s.r.l., fosse utilizzato nella pratica in maniera promiscua dalla F.V. s.r.l. e dalla N s.r.l.”; Inoltre la N s.r.l. “non ha intentato alcuna azione avverso la F.V. s.r.l. per lamentare l’indebito utilizzo del mezzo da parte dei dipendenti della stessa”.
Oltretutto continua la Corte di Cassazione il giorno del fatto, il muletto “era immediatamente reperibile sul luogo dell’infortunio con disponibilità delle chiavi; che il I.S. ha riferito di essere stato richiesto da A.R. di condurre il muletto per averlo guidato più volte, aggiungendo che «il muletto è guidato da tutti»; che rientrava pertanto nella responsabilità datoriale del F.P. l’obbligo di impartire le dovute istruzioni ai propri dipendenti dirette ad assicurare che l’uso del mezzo, normalmente utilizzato nell’ambito aziendale, avvenisse in modo tale da garantire, in ogni evenienza, la sicurezza sul luogo di lavoro […] Nel riconoscere la responsabilità colposa dell’imputato, i Giudici di merito hanno fatto ineccepibile applicazione dei consolidati principi di diritto in materia, secondo cui il datore di lavoro – quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro – è tenuto a dare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, fornendo specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari e quindi ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti, e risponde pertanto dell’infortunio occorso al dipendente a causa della mancanza di tali requisiti”.
La Corte di Cassazione Conclude rispondendo alle doglianze relative all’abnormità della condotta dei lavoratori, che era stato proposta da F.P.: “l’abnormità della condotta del lavoratore tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro non coincide con la mera imprudenza o disattenzione nello svolgimento delle lavorazioni, ma postula che il comportamento si svolga al di fuori dell’ambito delle mansioni assegnate ovvero che, pur collocandosi nell’alveo di esse, risulti radicalmente avulso da un’avventatezza prevedibile – e dunque evitabile – nelle operazioni.[…] il comportamento del lavoratore può ritenersi “abnorme“, e come tale non suscettibile dì controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, […] ponendo in essere, colposamente, un’attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento “esorbitante” rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile (ed evitabile)”.