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Breve guida al decreto Transizione 5.0

Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 fornisce i dettagli chiave su come le imprese possono accedere agli incentivi. 
 

Il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è finalmente in arrivo, dopo circa 100 giorni di attesa. Secondo la bozza visionata, il decreto contiene diverse novità rilevanti.

Il decreto introduce il concetto di "impresa di nuova costituzione", che include aziende attive o con cambiamenti sostanziali nei prodotti/servizi da meno di sei mesi. Per queste imprese, la misurazione del risparmio energetico conseguito potrà fare riferimento a uno "scenario controfattuale" anziché ai consumi dell'anno precedente.

Le definizioni chiave:

Struttura produttiva e processo interessato

I risparmi devono essere calcolati con aliquote diverse a seconda che si consideri l'intera "struttura produttiva" o solo il "processo interessato" dall'investimento.

  • Definizione di struttura produttiva
    La struttura produttiva è definita come un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti situati sulla stessa particella catastale o su particelle contigue, destinato alla produzione di beni o servizi. Deve essere in grado di realizzare l'intero ciclo produttivo o parte di esso, o l'intera erogazione dei servizi o parte di essi, purché abbia autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e sia un centro autonomo di imputazione dei costi.

  • Definizione di processo produttivo
    Il processo produttivo comprende un insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore, includendo procedimenti tecnici, fasi di lavorazione, produzione e distribuzione di servizi. Utilizza risorse (input) trasformandole in prodotti e/o servizi (output), o in parte essenziale di essi. Questa definizione lascia all'impresa un certo margine per definire autonomamente il perimetro da considerare.

Date importanti

Rilevanza dell’ordine per l’avvio dei progetti

Il piano è valido dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. La data di avvio del progetto di innovazione è quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Pertanto, per i progetti del 2024, l'ordine deve essere effettuato dopo il 1 gennaio 2024.
Per la conclusione degli investimenti, si distingue tra beni strumentali materiali e immateriali (beni trainanti), che seguono le regole dell'articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUR), e le rinnovabili (investimenti trainati), per cui conta la data di fine lavori. Per la formazione, conta la data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito. La comunicazione ex post deve essere inviata entro il 28 febbraio 2026.

 

Gestione delle pratiche

Una sola pratica può essere attiva per ciascuna impresa. Se un progetto di innovazione coinvolge più processi, si deve fare riferimento all'intera struttura produttiva. Una nuova pratica può essere aperta solo dopo la chiusura della precedente, confermata con la comunicazione ex post e l'approvazione del GSE, oppure in caso di rinuncia o decadenza.


Plafond annuale

Il limite dei 50 milioni di euro è annuale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy permette alle imprese di considerare chiuse al 31 dicembre 2024 anche le pratiche che si concluderanno entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto pari almeno al 50% dell'ammontare degli investimenti. Tuttavia, questo punto è ancora oggetto di discussione tra MIMIT e MEF.


Linea morbida sulle esclusioni relative al DNSH

Per le attività rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), sono previste due eccezioni: investimenti che non impattano direttamente sui consumi energetici monitorati dalla CO2 dell'attività d’impresa e attività ammesse a condizione che le emissioni previste siano inferiori a quelle verificate nell’esercizio precedente, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne. Gli investimenti in impianti con intensità emissiva più alta dell’80mo percentile non sono ammessi. Per i rifiuti speciali, sono ammessi progetti che non incrementano i rifiuti speciali pericolosi per unità di prodotto o che riguardano siti che non producono più del 50% di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento.


Calcolo del risparmio

Il risparmio energetico si calcola confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato. La riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto allo stesso bene o servizio reso, normalizzando i volumi produttivi e le condizioni esterne che influenzano le prestazioni energetiche.


Scenario controfattuale

Per le nuove imprese senza uno scenario reale di riferimento, si deve considerare uno scenario controfattuale. L’impresa deve individuare almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato negli Stati membri dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo nei cinque anni precedenti la data di avvio del progetto. La media dei consumi energetici annuali di questi beni alternativi rappresenterà lo scenario controfattuale, rispetto al quale calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.


Le Energie Rinnovabili

Il decreto sulle energie rinnovabili specifica che le spese ammissibili agli incentivi includono, oltre ai moduli fotovoltaici e ai sistemi di stoccaggio già menzionati, anche i servizi ausiliari e i trasformatori.
In particolare, sono ammesse le spese per:

  • Gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  • Servizi ausiliari di impianto;
  • Trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica e misuratori dell'energia elettrica necessari alla produzione;
  • Impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Il dimensionamento degli impianti deve essere tale da non superare del 5% il fabbisogno energetico della struttura produttiva, considerando la producibilità massima attesa al netto dei consumi dei servizi ausiliari.
Un aspetto rilevante è che i beni devono essere collegati alla rete dei produttori di energia entro un anno dal completamento del progetto di innovazione.
Nell’allegato 1 del decreto è fornita una tabella per convertire le unità di misura delle diverse fonti rinnovabili in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP).


Limiti Economici

Il decreto attuativo stabilisce i limiti economici per gli incentivi sulle rinnovabili per autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio. Per i sistemi di stoccaggio, l’importo riconosciuto è di 900 € per kWh. Ad esempio, un sistema di stoccaggio da 100 kWh pagato 100.000 euro è ammissibile solo per un valore di 90.000 euro.
Per i sistemi di generazione, una tabella specifica differenzia l’importo degli incentivi in base al tipo di fonte rinnovabile e alla dimensione dell’impianto.


Formazione

Il decreto introduce novità importanti anche per la formazione, con attività ammesse raggruppate in due categorie: formazione sulla transizione green e formazione sulla transizione digitale. I progetti formativi devono durare almeno 12 ore e includere almeno un modulo di 4 ore su uno dei seguenti argomenti:

  • Integrazione di politiche energetiche sostenibili nella strategia aziendale;
  • Tecnologie e sistemi per la gestione dell'energia;
  • Analisi tecnico-economiche per l'efficienza e il risparmio energetico;
  • Impiantistica e fonti rinnovabili.

Inoltre, devono includere un modulo di almeno 4 ore su:

  • Integrazione digitale dei processi aziendali;
  • Cybersecurity;
  • Business data analytics;
  • Intelligenza artificiale e Machine learning.

Le spese ammissibili includono costi per formatori, spese di viaggio, materiali di consumo e ammortamento degli strumenti utilizzati esclusivamente per il progetto formativo. Sono anche ammissibili i costi di consulenza e le spese generali indirette legate alla formazione.


Procedura per Ottenere il Credito d'Imposta

Per accedere al beneficio, le imprese devono inviare una comunicazione preventiva al GSE all’inizio del progetto di innovazione, includendo tutte le informazioni necessarie. Il GSE verifica i dati e comunica l’importo del credito d’imposta prenotato entro cinque giorni. Se le risorse non sono immediatamente disponibili, la comunicazione si considera comunque trasmessa e sarà validata appena le risorse diventano disponibili.
Durante il progetto, le imprese devono inviare comunicazioni periodiche per aggiornare sullo stato di avanzamento e sui pagamenti effettuati. Alla conclusione del progetto, entro il 28 febbraio 2026, devono inviare una comunicazione di completamento con tutti i dettagli del progetto e gli investimenti effettuati.


Controlli e Periodo di Osservazione

Il GSE effettua controlli documentali e sul campo a partire dalla comunicazione preventiva. Le aziende devono mantenere i requisiti di risparmio energetico per cinque anni dopo il completamento del progetto, altrimenti saranno tenute a restituire l’incentivo con interessi e sanzioni.


Altre Novità

La comunicazione preventiva può essere trasmessa solo per strutture produttive senza altri progetti di innovazione in corso. Inoltre, le certificazioni tecniche possono essere rilasciate anche da organismi di valutazione della conformità accreditati secondo specifici standard di accreditamento. I soggetti che eseguono la perizia per i beni “4.0” possono anche gestire la pratica del progetto di innovazione, se qualificati.
Le imprese che non completano il percorso per il credito d’imposta del piano Transizione 5.0 possono spostarsi sul piano Transizione 4.0 senza dover ripetere la comunicazione ex ante già prodotta.