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Dichiarazione UE di conformità PPWR: chi deve farla e quali documenti servono

Dal 12 agosto 2026 il PPWR non è soltanto una norma di progettazione.
È anche una norma di responsabilità documentale.
Per molte aziende, uno degli impatti più immediati riguarda la necessità di sapere chi deve verificare la conformità dell'imballaggio e chi deve assumersene formalmente la responsabilità.

La dichiarazione non è una certificazione rilasciata automaticamente dal fornitore

L'articolo 15 stabilisce che i fabbricanti devono immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili degli articoli da 5 a 12.

Prima dell'immissione sul mercato devono effettuare, o far effettuare per loro conto, la procedura di valutazione prevista dal Regolamento e predisporre la documentazione tecnica. Se la valutazione conferma la conformità, viene compilata la dichiarazione UE di conformità. 

Il passaggio cruciale è identificare correttamente il fabbricante.

 

“Ma l'imballaggio lo compro da un fornitore”

È probabilmente la frase che verrà pronunciata più spesso. Il PPWR, però, ragiona secondo ruoli normativi e non soltanto secondo rapporti commerciali.

Le indicazioni della Commissione e le FAQ CONAI ricordano che può essere considerato fabbricante anche il soggetto che fa progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio, secondo le condizioni previste dal Regolamento. 

Per questo affidarsi alla formula: “ci penserà il packaging supplier” può essere insufficiente.

 

Il fornitore rimane fondamentale

Ciò non significa che l'impresa debba produrre autonomamente tutte le prove tecniche. La supply chain deve fornire le informazioni pertinenti.

CONAI, riprendendo i chiarimenti della Commissione dell'agosto 2026, evidenzia che l'impresa responsabile deve acquisire dai propri fornitori la documentazione necessaria e che i fornitori sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni previste dal Regolamento. 

Il PPWR modifica quindi anche il procurement. Non basta più ordinare: scatola modello XYZ. Progressivamente sarà necessario richiedere: scatola XYZ + specifiche materiali + informazioni tecniche + evidenze necessarie alla conformità PPWR.

 

Che cosa contiene la documentazione tecnica?

L'Allegato VII richiede che la documentazione permetta di valutare la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni applicabili.

Tra le informazioni possono rientrare descrizione generale dell'imballaggio e del suo utilizzo, progettazione, materiali e componenti, modalità di fabbricazione, norme e specifiche tecniche utilizzate, oltre alle evidenze necessarie rispetto ai singoli requisiti. 

Non esiste quindi un fascicolo identico per qualsiasi packaging. Un flacone alimentare, un pallet, una scatola per e-commerce e un packaging cosmetico richiederanno valutazioni differenti.

 

Una dichiarazione per quale livello?

Altro tema molto pratico. Le FAQ della Commissione dell'agosto 2026 chiariscono che la dichiarazione deve permettere di identificare l'imballaggio cui si riferisce e che la valutazione riguarda l'intera unità di imballaggio, con i suoi componenti integrati e separati.

L'Allegato VIII richiede inoltre l'identificazione univoca dell'imballaggio. 

La conseguenza organizzativa è importante. Un'azienda con centinaia di codici packaging deve definire:

  • quali packaging possono essere raggruppati sotto una stessa configurazione tecnica;
  • quali differenze di materiale o componente comportano una nuova valutazione;
  • come collegare codice articolo, distinta base e dichiarazione;
  • come mantenere aggiornata la documentazione.

 

La conformità diventa gestione delle modifiche

Immaginiamo che il fornitore sostituisca un adesivo. O che cambi la percentuale di materiale riciclato. O che il Marketing introduca una nuova sleeve. L'imballaggio commerciale sembra quasi identico.
Dal punto di vista PPWR potrebbe non esserlo. Diventa quindi necessario collegare il fascicolo PPWR al sistema aziendale di change management.
Una modifica rilevante dovrebbe generare una verifica: il cambiamento incide sulla conformità dell'imballaggio?

 

Non confondere ciò che si applica oggi con ciò che arriverà nel 2030

Un'altra attenzione importante riguarda la riciclabilità. 

La Commissione ha chiarito che alcuni criteri dettagliati di valutazione saranno operativi soltanto dopo l'adozione degli atti previsti dall'articolo 6. Di conseguenza l'impresa non deve inventare oggi un sistema di classificazione PPWR A-B-C come se tutti i parametri attuativi fossero già definiti. 

Deve però costruire il sistema documentale capace di gestirli quando saranno applicabili. 

 

La vera sfida: dal PDF al sistema

Conservare cinquanta dichiarazioni ricevute via e-mail non significa necessariamente governare la conformità.

Il modello più robusto collega: codice imballaggio → distinta → fornitore → evidenze → dichiarazione → revisione → prodotto che utilizza quell'imballaggio.

In questo modo, quando un componente cambia, l'impresa può sapere immediatamente quali prodotti e documenti sono coinvolti.

 

Fòrema può supportare l'impresa nella mappatura dei ruoli PPWR, nell'impostazione del fascicolo tecnico e nella costruzione di un processo per la gestione della dichiarazione UE di conformità e delle informazioni provenienti dalla supply chain. Per maggiori informazioni scrivi a sicurezza@forema.it

 

FAQ

1. Chi redige la dichiarazione di conformità PPWR?
Il fabbricante o, nei casi previsti, il suo rappresentante autorizzato; la responsabilità va determinata sulla base delle definizioni del Regolamento. 

2. Posso limitarmi alla dichiarazione del mio fornitore?
Non necessariamente: dipende dal ruolo che l'impresa assume ai sensi del PPWR.

3. La dichiarazione riguarda anche gli imballaggi da trasporto?
I chiarimenti della Commissione richiamati da CONAI non prevedono un'esenzione generale per gli imballaggi da trasporto. 

4. La documentazione va aggiornata?
Sì. La dichiarazione UE e la documentazione devono riflettere la configurazione conforme dell'imballaggio.