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Etichette, bollini e loghi di sostenibilità: cosa cambia con le nuove regole

Non sono soltanto le parole a comunicare sostenibilità.

Un bollino verde. Una foglia. Un logo “eco”. Una medaglia con scritto “sustainable choice”.

Per il consumatore questi elementi possono avere un peso persino superiore a quello di una frase.

Ed è proprio per questo che la Direttiva (UE) 2024/825 interviene anche sui marchi di sostenibilità.

Che cos'è un sustainability label

La direttiva definisce il marchio di sostenibilità come un marchio volontario, pubblico o privato, destinato a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa facendo riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali.

Non rientrano in questa definizione le etichette rese obbligatorie dalla normativa. 

 

Un bollino non può essere semplicemente inventato

Dal 27 settembre 2026 entra nella lista delle pratiche vietate l'esposizione di un marchio di sostenibilità che non sia:

basato su un sistema di certificazione, oppure istituito da un'autorità pubblica. Per le imprese questo punto è particolarmente importante. Nel tempo molte aziende hanno creato internamente loghi, simboli o sistemi di classificazione per evidenziare prodotti ritenuti più sostenibili. 

Dal nuovo quadro emerge la necessità di verificare se quel segno sia effettivamente compatibile con i requisiti previsti.

 

Cosa deve avere un sistema di certificazione

La direttiva indica alcuni elementi precisi.

Il sistema deve essere accessibile secondo condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie; i suoi requisiti devono essere sviluppati coinvolgendo esperti e stakeholder; deve prevedere procedure per gestire la non conformità e l'eventuale sospensione del marchio; il rispetto dei requisiti deve inoltre essere monitorato attraverso una procedura obiettiva svolta da un soggetto terzo dotato dell'indipendenza e delle competenze necessarie. 

Non basta, quindi, disegnare un logo e allegare un regolamento interno.

 

E se il marchio è stato creato dall'impresa?

Le FAQ pubblicate dalla Commissione nel 2026 precisano un aspetto interessante: il proprietario del sistema e l'impresa che utilizza il marchio possono anche coincidere, purché il sistema soddisfi i requisiti della direttiva.

Ciò che deve essere indipendente è in particolare il soggetto incaricato del monitoraggio della conformità. È un dettaglio importante perché impedisce una lettura troppo semplicistica della norma. Il problema non è necessariamente che il marchio sia “privato”.

Il problema è come è costruito e verificato il sistema che sta dietro al marchio.

 

ISO 14001 basta per dire “green”?

No: occorre evitare equivalenze automatiche.

Una certificazione di sistema di gestione ambientale dimostra determinate caratteristiche dell'organizzazione e del suo sistema di gestione, ma non costituisce automaticamente la prova di qualsiasi beneficio ambientale attribuito a un prodotto.

La direttiva identifica come esempio di “prestazione ambientale eccellente riconosciuta” l'EU Ecolabel, schemi nazionali o regionali di ecolabelling di tipo I conformi alla EN ISO 14024 ufficialmente riconosciuti negli Stati membri oppure la migliore prestazione prevista da altra normativa UE pertinente. 

La domanda da porre è quindi: la certificazione dimostra proprio ciò che il claim sta affermando?

 

Nessun “bollino magico”

Questo principio è utile anche oltre l'aspetto strettamente normativo.

La certificazione non deve diventare una scorciatoia di marketing.

Se un certificato riguarda un singolo processo, non dovrebbe essere utilizzato per creare l'impressione che l'intero prodotto abbia caratteristiche ambientali superiori.

Ancora una volta: perimetro della prova = perimetro della comunicazione.

 

E i marchi già applicati ai prodotti?

La Commissione ha chiarito nelle FAQ del giugno 2026 che i marchi di sostenibilità presenti sul mercato dal 27 settembre devono rispettare le nuove disposizioni e che la direttiva non prevede, per questo aspetto, un ulteriore periodo transitorio generale. 

Parallelamente, la rete europea delle autorità di tutela dei consumatori ha concordato un approccio proporzionato per le cosiddette situazioni di “old stock”, cioè prodotti o packaging realizzati, ordinati o distribuiti prima dell'applicazione delle nuove regole.

Le autorità potranno considerare difficoltà transitorie reali e specifiche, ma le imprese sono comunque attese ad attivarsi tempestivamente e in buona fede. 

Non è quindi una proroga automatica. È un criterio di enforcement proporzionato.

 

La verifica pratica da fare in azienda 

Un audit sui marchi dovrebbe raccogliere tutti i simboli presenti su:

  • packaging,
  • cataloghi,
  • sito web,
  • e-commerce,
  • showroom,
  • materiale POP,
  • social media,
  • documentazione commerciale.

Per ognuno occorre identificare: chi ha creato il marchio, quali criteri rappresenta, dove sono pubblicati, chi verifica la conformità e quale caratteristica concreta il consumatore comprende vedendolo.

È un lavoro che coinvolge contemporaneamente Marketing, Qualità, Sustainability e Legale.

Ed è proprio questo il punto: il marchio è l'ultimo centimetro di un processo molto più lungo.

 

Fòrema può supportare l'impresa nella mappatura di loghi, bollini e Green Claims presenti nei diversi touchpoint e nella definizione di una roadmap di adeguamento.

Contattaci, Lara Zuin e scrivi a lara.zuin@forema.it o chiama 340.6046591

 

FAQ

Posso creare un bollino ambientale aziendale?
Va verificata la conformità del sistema ai requisiti della direttiva. Un sustainability label deve essere basato su un sistema di certificazione conforme oppure essere istituito da un'autorità pubblica. 

Un marchio privato è sempre vietato?
No. La Commissione chiarisce che anche un sistema privato può essere compatibile, purché rispetti i requisiti previsti e il monitoraggio sia effettuato da una parte terza indipendente. 

ISO 14001 permette automaticamente di definire un prodotto “green”?
No. La prova utilizzata deve essere pertinente rispetto all'affermazione specifica.

Dal 27 settembre esiste un periodo di tolleranza generale?
La direttiva non prevede una proroga generale; le autorità europee hanno però definito criteri proporzionati per situazioni reali di vecchie scorte.