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Pubblicato il Decreto interministeriale del 22 gennaio 2021 che, modificando il precedente Decreto del 9 ottobre 2020, regola i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.
Nel tempo, la dotazione del Fondo è stata portata a 730 milioni di euro, rispetto ai 230 iniziali.
Il Decreto chiarisce che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere:
nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto.
Per gli anni 2020 e 2021, i CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono infatti realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Dunque, l’orario di lavoro potrà essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi per le aziende, grazie all’intervento del Fondo, saranno a carico dello Stato.
Inoltre, non vi sarà alcuna riduzione della retribuzione per i lavoratori rispetto ai consueti meccanismi della CIG.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze dovranno essere presentate ad ANPAL entro il 30 giugno 2021.
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