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Dal 12 agosto 2026 il Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è diventato una realtà operativa.
Il Regolamento (UE) 2025/40, conosciuto come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation – sostituisce progressivamente il precedente modello europeo basato sulla Direttiva 94/62/CE e introduce regole uniformi direttamente applicabili negli Stati membri.
L'obiettivo è molto più ampio della raccolta differenziata: ridurre gli imballaggi e i rifiuti prodotti, diminuire il ricorso a materie prime vergini e progettare un sistema nel quale packaging, riutilizzo e riciclo siano pensati secondo una logica circolare.
Per questo il PPWR interessa non soltanto i produttori di packaging.
Riguarda potenzialmente qualsiasi impresa che fabbrica, fa fabbricare, importa o immette sul mercato prodotti imballati.
Uno degli errori più frequenti è partire dall'imballaggio.
La prima verifica dovrebbe riguardare invece l'azienda.
Il Regolamento attribuisce obblighi differenti a fabbricanti, importatori, distributori e altri operatori economici.
In particolare, il concetto di fabbricante non coincide necessariamente con l'azienda che fisicamente produce il cartone, il flacone o il pallet.
Può assumere questo ruolo anche chi fa progettare o fabbricare un imballaggio o un prodotto imballato commercializzandolo con il proprio nome o marchio, fatte salve le specifiche eccezioni previste. Le FAQ della Commissione pubblicate nell'agosto 2026 hanno ulteriormente chiarito questo punto.
Per molte imprese manifatturiere, quindi, la domanda diventa: “Nel PPWR, che operatore economico siamo?”
Il PPWR contiene una lunga serie di scadenze distribuite nel tempo.
Non bisogna quindi commettere due errori opposti.
Il primo è pensare che “tutto parta nel 2030”.
Il secondo è credere che dal 12 agosto 2026 siano già pienamente applicabili tutte le prescrizioni previste per il futuro.
La Commissione ha chiarito che, quando una disposizione non prevede una diversa data, la data generale di applicazione è il 12 agosto 2026. Altre prescrizioni entreranno invece concretamente in funzione nel 2028, 2030, 2035 o 2038, in alcuni casi anche in relazione all'adozione di atti delegati o di esecuzione.
Il primo audit PPWR dovrebbe lavorare almeno su cinque dimensioni.
1. Portafoglio degli imballaggi
Occorre sapere quali packaging vengono utilizzati realmente: primari, secondari, multipli, per trasporto, e-commerce, pallet, film, reggette, contenitori e componenti.
Una distinta degli imballaggi diventa la base dell'intero progetto.
2. Ruolo nella supply chain
Per ogni flusso deve essere chiaro chi è fabbricante, importatore, fornitore e utilizzatore.
Questo determina anche chi deve produrre o rendere disponibile la documentazione richiesta.
3. Dati tecnici
Materiali, peso, componenti, sostanze, contenuto riciclato, riciclabilità e capacità di riutilizzo devono progressivamente diventare dati strutturati.
4. Conformità
Il fabbricante deve immettere sul mercato soltanto imballaggi conformi alle prescrizioni applicabili degli articoli da 5 a 12, effettuare la valutazione di conformità e redigere la documentazione tecnica prevista.
5. Roadmap
Molti obblighi futuri richiederanno interventi di progettazione molto prima della scadenza.
Aspettare il 2029 per modificare un packaging che dovrà rispettare requisiti di riciclabilità nel 2030 potrebbe essere incompatibile con i tempi di sviluppo prodotto, qualifica dei fornitori, industrializzazione e gestione delle scorte.
CONAI identifica tra le principali aree di intervento del Regolamento sostanze negli imballaggi, riciclabilità, contenuto riciclato, materiali biobased, compostabilità, minimizzazione, riutilizzo ed etichettatura.
Il cambiamento sostanziale è quindi questo: il packaging non viene più valutato soltanto per ciò che fa durante la vendita e il trasporto, ma anche per ciò che gli succederà dopo l'utilizzo.
La scelta di una vernice, di un adesivo, di un'etichetta, di un materiale multistrato o di un componente può influire sulla futura riciclabilità dell'intero imballaggio.
L'approccio più efficace non consiste quindi nell'inviare il Regolamento all'Ufficio Qualità.
Occorre mettere intorno allo stesso tavolo Packaging, R&D, Acquisti, Qualità, Operations, Logistica, Sustainability, Marketing e Legal.
Il PPWR sarà probabilmente percepito inizialmente come un nuovo costo di compliance.
Ma può diventare un progetto industriale.
Ridurre materiale, migliorare la logistica, limitare il volume trasportato, aumentare il contenuto riciclato e progettare packaging più facilmente riciclabili possono generare anche riduzione dei costi e maggiore efficienza.
Il punto non è quindi chiedersi: “Siamo conformi oggi?”
La domanda più utile è: “Il nostro sistema di packaging sarà ancora competitivo e conforme tra il 2028 e il 2035?”
Fòrema può affiancare l'impresa con un assessment PPWR volto a identificare imballaggi interessati, ruolo dell'azienda, requisiti applicabili e priorità, costruendo una roadmap di adeguamento coerente con le prossime scadenze, scrivici a sicurezza@forema.it
Da quando si applica il PPWR?
Dal 12 agosto 2026, fatte salve le numerose disposizioni con date di applicazione successive.
Il PPWR riguarda solo i produttori di packaging?
No. Il regolamento individua differenti operatori economici e può riguardare anche imprese che fanno fabbricare o importano imballaggi o prodotti imballati.
Tutti gli obblighi partono nel 2030?
No. Alcuni si applicano già dal 2026, altri sono progressivi.
Conviene aspettare gli atti attuativi?
No per la preparazione aziendale: diversi requisiti tecnici saranno precisati da atti secondari, ma mappatura, raccolta dati e analisi dei packaging possono essere avviate subito.