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La legge entrata in vigore il 21 dicembre scorso prevede che anche i datori di lavoro debbano avere adeguata formazione ed aggiornamento, la rivisitazione complessiva dell’accordo Stato-Regioni, nuove modalità per l’addestramento di macchinari ed impianti e l’obbligo dell’aggiornamento biennale per i preposti.
La Legge n. 215/2021 modifica l’articolo 37 inserisce i datori di lavoro tra i soggetti che debbono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e prevede che gli attuali Accordi Stato-Regioni, emanati per fornire i criteri, i contenuti e le modalità per effettuare la formazione e l’aggiornamento di lavoratori, dirigenti e preposti siano rivisti ed accorpati in un unico nuovo accordo, da emanarsi entro il 30 giugno 2022, in cui siano contenute anche:
Già precedentemente la norma prevedeva che l’addestramento, a completamento del ciclo di formazione, dovesse avvenire
La Legge n. 215/2021 chiarisce che l’addestramento consiste
Viene quindi sancito indirettamente l’obbligo di esercitazione (di addestramento) per l’applicazione delle procedure di lavoro.
Anche l’addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.
Nella logica del rafforzamento e chiarificazione del ruolo del preposto, la legge n. 215/2021 inserisce un nuovo comma all’articolo 37 del d.lgs. 81/2008 che prevede che la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell’Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022, sia effettuata
Rimangono penalmente sanzionate, in capo al datore di lavoro e al dirigente (se incaricato della formazione) la mancata formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. Per questi ultimi è sanzionato anche il caso in cui la formazione e l’aggiornamento non siano effettuati in presenza.
È inoltre sanzionato anche il mancato addestramento sulle attrezzature, sui dispositivi e sulle procedure di lavoro.
Va infine ricordato che, in caso di verifiche da parte degli enti di controllo, la mancata formazione è causa di sospensione dell’attività in applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008.